Descrizione:
A) Definizioni, principi e norme generali
1) Definizioni: conformemente alla normativa nazionale e regionale si specificano le seguenti definizioni
a) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale o da servizi igienici e di mensa ad uso interno, connessi ad attività produttive o di servizio, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
b) Acque reflue Urbane: acque reflue domestiche mescolate con acque meteoriche di dilavamento o industriali, convogliate in reti fognarie provenienti da agglomerato;
c) Acque reflue assimilabili ai domestici: sono acque reflue provenienti da cicli di lavorazione di attività produttive o di servizio, ma aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle acque domestiche; esse sono analiticamente indicate all’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 ed integrate nell’allegato 1 al regolamento regionale 28/R del 2003;
d) Aree servite da fognatura: aree che risultano dal “Piano di completamento del sistema fognario e depurativo per il Comune di Vinci” prodotto dal gestore delle fognature nel giugno del 2003, ed incluse come tali nella tavola del territorio comunale, allegato B al presente documento normativo,
e) Aree di completamento del sistema fognario: aree incluse nella tavola del territorio comunale, allegato B al presente documento normativo, già sopra citata per le quali è previsto, dal “Piano di completamento” l’allacciamento alla rete fognaria pubblica che recapita ad un depuratore.
f) Aree non servite da pubblica fognatura: aree per le quali non è prevista la connessione alla rete fognaria pubblica;
g) Scarichi esistenti: si intendono gli scarichi già in funzione al mese di maggio 2003 ossia all’ entrata in vigore del regolamento regionale 28/R che all’art. 19 comma 3 disciplina detti scarichi facendo riferimento alle norme tecniche dettate dalla delibera del comitato interministeriale acque del 04.02.1977;
Tali scarichi devono avere presentato domanda entro la scadenza di legge del 31 dicembre 2004
h) Trattamento primario: è il primo trattamento cui sono soggetti gli scarichi domestici sia destinati alla fognatura e depurazione pubblica, sia destinati allo scarico privato autorizzato fuori fognatura.
Esso svolge funzioni di abbattimento della carica di batteri patogeni, della sostanza organica e dei solidi sospesi e consta inderogabilmente di pozzetto degrassatore, fossa settica tricamerale o Imhoff e pozzetto di ispezione finale; esso deve assicurare una riduzione del 20% del BOD5 e del 50% dei solidi sospesi.
Fra i trattamenti primari può essere compresa, se ritenuta necessaria, anche una vasca di equalizzazione e/o omogeneizzazione, che ha la funzione di permettere un regolare afflusso del refluo, valutato come volume e/o carico organico, ai trattamenti secondari. Detta vasca viene dimensionata di volta in volta a seconda dei reflui da trattare; essa talvolta viene utilizzata per scarichi domestici, più frequentemente per scarichi assimilati a domestici.
i) Trattamento secondario: trattamento successivo di depurazione e smaltimento delle acque reflue in grado di ridurre i parametri biologici e chimici dei reflui entro limiti che non recano inquinamento o danno all’ambiente circostante ed all’igiene pubblica.
Il Regolamento regionale 28/R, allegato 2, prevede per i piccoli scarichi domestici fino a 100 AA.EE. di norma due possibili trattamenti secondari appropriati: la fitodepurazione e la subirrigazione;
j) Trattamenti ad ossidazione: si intendono tutti i trattamenti che occupando spazi limitati, attraverso interventi meccanici e/o areazione forzata e processi microbiologici controllati, assicurano una sufficiente riduzione del COD e del BOD5, della carica batterica e dei solidi sospesi.
Si tratta di impianti che per piccoli scarichi a flusso irregolare presentano spesso problemi e disfunzioni tali da renderli inefficaci; per tale motivo non sono considerati dal Regolamento 28/R come trattamenti appropriati.
Tuttavia, laddove è dimostrata l’impossibilità di reperire una pertinenza esterna sufficientemente estesa per i trattamenti appropriati sopra indicati, è possibile sostituire tali trattamenti con diversi sistemi ad ossidazione totale che tuttavia richiedono particolari garanzie di costruzione, installazione, un controllo frequente e particolari cautele nella gestione; detti trattamenti, se idonei, sostituiscono talvolta anche il trattamento primario.
In tal caso è comunque necessario che vengano rese sufficienti garanzie da parte del richiedente circa l’impossibilità di adottare trattamenti appropriati e circa il buon funzionamento dell’impianto proposto; L’adozione di tale sistema di trattamento è soggetta ad un parere preventivo dell’Ufficio Comunale Ambiente
k) Abitante Equivalente (A.E.): misura della dimensione di uno scarico di acque reflue, commisurata non all’utilizzo contingente dello scarico, bensì alla potenzialità media abitativa o comunque di utilizzo della struttura che serve; esso equivale al carico presunto di sostanza biodegradabile avente richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 gr. di ossigeno al giorno e corrisponde ad una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante giorno, facendo riferimento al valore più alto (ex Regolamento 28/R 2003, art. 2 punto C).
2) Divieto di scarico fuori fognatura in aree servite da fognatura: non sono ammessi scarichi fuori fognatura in aree servite da fognatura. Il mancato allacciamento equivale in termini sanzionatori allo scarico non autorizzato.
3) Obbligo di autorizzazione allo scarico fuori fognatura: Qualsiasi scarico di refluo domestico fuori fognatura, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale. L’obbligo dell’autorizzazione allo scarico ricade in solido su chiunque abbia titolo di proprietà su un immobile effettivamente utilizzato (ad uso di civile abitazione od altra attività) che origina scarichi domestici o assimilabili; chiunque abbia titolo d’uso sull’immobile è tenuto a conoscere e rispettare le norme sugli scarichi e le specifiche prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico ed è responsabile per la gestione dello stesso; i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto legislativo 152/99, nella legge regionale n° 64/2001 e sintetizzate nel regolamento regionale R/28/2003 e nelle presenti linee guida; sono altresì tenuti a fare rispettare ad eventuali soggetti terzi titolari di diritto d’uso le norme di gestione previste dall’autorizzazione.
4) Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione: saranno autorizzati gli scarichi nuovi ed esistenti che avendo presentato istanza su apposito modello reperibile presso l’ufficio Ambiente, l’URP e sul sito internet del Comune di Vinci (comune.vinci.fi.it), completa di tutta la documentazione in esso richiesta, rispondono alle seguenti condizioni:
a) la dimensione minima in Abitanti Equivalenti dello scarico è commisurata, nelle abitazioni alla capacità potenziale all’ospitalità permanente, non alla effettiva presenza nel momento in cui si è presentata la domanda; essa viene calcolata attribuendo all’abitazione o alle abitazioni oggetto di autorizzazione un abitante equivalente ogni 100 mc di volume abitativo, oppure ogni 34 metri quadri di superficie abitabile utile, escludendo locali destinati a servizi accessori di cui all’art. 2 DM 10.05.1977 (determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici); tale rapporto, AAEE/Volume utile può essere motivatamente ridotto fino al 35% nel caso di abitazioni con caratteristiche strutturali atte ad una ospitalità inferiore alla norma. Per gli scarichi assimilati ai domestici si rinvia all’apposito capitolo. Tale circostanza è tuttavia soggetta ad un parere preventivo dell’Ufficio Comunale Ambiente
b) Trattamento primario:
- Gli scarichi devono essere dotati di canalizzazioni e calate separate per acque nere, provenienti dai WC, ed acque bionde o chiare, provenienti da lavandini, cucina, lavatrici, vasche da bagno e docce, ossia oleose e saponose;
- le acque nere devono essere convogliate nella prima camera di una fossa settica tricamerale o di una Imhoff;
- le acque chiare o bionde devono confluire in uno o più pozzetti degrassatori – disoleatori – desaponificatori opportunamente dimensionati in proporzione alla dimensione dello scarico e comunque non inferiori a 500 litri per i nuovi scarichi e confluire nella terza camera della tricamerale o nella fossa Imhoff,
- Il volume utile della fossa settica tricamerale sarà pari a 500 litri ogni abitante equivalente mentre la fossa Imhoff sarà dimensionata secondo quanto certificato dalla ditta fornitrice.
- A valle del trattamento primario è necessaria la presenza di un pozzetto di ispezione ben visibile e di dimensioni adeguate per l’autocontrollo da parte dell’utente ed il campionamento da parte della vigilanza pubblica.
c) Trattamento secondario: i reflui così trattati devono subire un processo di depurazione tramite subirrigazione o fitodepurazione opportunamente dimensionati e in perfetto stato di funzionamento; il dimensionamento dei sistemi di subirrigazione dipende dalle condizioni dei terreni e per la fitodepurazione dalle tecniche usate; Esso deve essere contenuto nella relazione geopedologica ed idrologica obbligatoria per nuovi scarichi nel caso di scarichi nel suolo, ai sensi del Regolamento Regionale 28/R, e nella certificazione della ditta costruttrice ed installatrice, nel caso di fitodepurazione.
Gli scarichi nel suolo non sono ammessi a distanze inferiori a 50 metri da pozzi.
d) Eccezionalmente, laddove sia dimostrata l’impossibilità tecnica per mancanza di pertinenze utilizzabili sufficientemente ampie, in alternativa ai sopra indicati trattamenti secondari, anche in forma collettiva, sono ammessi impianti ad ossidazione totale, fanghi attivi ed altre soluzioni anche innovative o di uso infrequente, per le quali vi sia tuttavia una garanzia di buon funzionamento da parte del costruttore e dell’installatore e che siano oggetto di costante manutenzione; detti trattamenti in alcuni casi sono sostitutivi anche dei trattamenti primari.
e) Escluso nel caso di subirrigazione, è obbligatorio un pozzetto di ispezione finale, a valle del trattamento secondario e prima della dispersione dei reflui depurati in fossa campestre, nel suolo o in corpo idrico superficiale.
f) Le acque meteoriche non devono mai confluire nel sistema di trattamento delle acque reflue domestiche;
5) Prescrizioni specifiche per la gestione degli impianti: per singola tipologia di impianto installato devono essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate:
a) su tutti gli impianti deve essere effettuata frequentemente una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
b) dalle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti quando risultano accumulati in misura tale da compromettere la funzionalità del trattamento primario, di norma una volta all’anno e deve essere conservato per almeno 5 anni copia del formulario rifiuti di consegna alla ditta autorizzata al prelievo;
c) gli impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi) devono essere dotati di manuale d’uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati (smaltiti) come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell’autorizzazione deve verificare una volta all’anno che l’impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso, in termini di BOD5 e solidi sospesi
d) sub-irrigazione nel suolo: Il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verifichino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
e) fitodepurazione: Il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell’impianto.
6) Rilascio dell’autorizzazione: una volta verificata dall’Ufficio competente la conformità alle regole l’autorizzazione è rilasciata in bollo entro 30 giorni dalla data della domanda nel caso di nuovi scarichi
7) Obbligo di trasmissione dell’autorizzazione: l’autorizzazione deve essere trasmessa in copia dal richiedente a tutti gli aventi titolo e trasmessa insieme alla documentazione tecnica ai subentranti in proprietà ed in altro titolo di uso; in essa infatti sono contenute anche le condizioni di gestione dello scarico che obbligano i titolari dei diritti d’uso. La comunicazione del cambiamento di proprietà da parte del cedente all’amministrazione comunale solleva il cedente da ogni responsabilità relativa allo scarico.
8) Sanzioni e rischi civili: si ricorda che la cessione in proprietà o in affitto di un immobile privo di autorizzazione allo scarico, potrebbe comportare la richiesta di risarcimento danni per oneri di adeguamento e sanzionatori da parte del subentrante nei diritti d’uso. Si ricorda altresì che gli scarichi domestici non allacciati alla fognatura e privi di autorizzazione allo scarico fuori fognatura sono passibili di sanzioni da un minimo di 5.164 € ad un massimo di 51.645 € . In caso di edifici isolati adibiti ad abitazione la sanzione va da euro 516,46 ad euro 2.582,28.
B) Scarichi esistenti al maggio 2003
9) Norme di riferimento: ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 28/R del 2003, gli scarichi domestici fuori fognatura esistenti al maggio 2003, se sul suolo sono considerati conformi quando possiedono i trattamenti primari sopra indicati e rispondono alle prescrizioni contenute nell’allegato A al presente documento normativo, ossia all’ estratto relativo ai piccoli scarichi su suolo contenuto nell’allegato 5 della deliberazione 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento. Essi sono inoltre soggetti ad un regime di deroghe temporanee come delineato nei punti successivi, atte a consentire un progressivo raggiungimento di standard ottimali.
E’ necessario che prima di confluire nella seconda o nella terza camera della tricamerale le acque di cucina e di lavandino siano opportunamente trattate nel pozzetto degrassatore commisurato all’entità dello scarico.
10) Scarichi preventivamente autorizzati in sede di pratica edilizia: nei casi in cui lo scarico sia già descritto nella documentazione progettuale di una precedente pratica edilizia, definita positivamente, l’autorizzazione viene comunque rilasciata, a condizione che sia dichiarata l’effettiva conformità degli scarichi esistenti al progetto approvato.
11) Gli scarichi dei fabbricati oggetto di condono edilizio e quelli realizzati prima del febbraio 1977 e successivamente non oggetto di modifiche o comunque non soggetti a pratiche edilizie che riguardano gli scarichi, seguono le stesse norme degli altri scarichi esistenti, pertanto per ottenere l’autorizzazione dovranno essere preventivamente adeguati alle presenti disposizioni.
12) Deroga temporanea per aree di completamento del sistema fognario: nelle aree perturbane ed extraurbane indicate nella allegata tavola delle aree urbanizzate, per le quali si prevede l’allacciamento alla pubblica fognatura, allorquando sia dimostrata esplicitamente l’impossibilità di attuare sistemi di fitodepurazione o subirrigazione per oggettiva mancanza di spazio utilizzabile nelle stesse proprietà dei titolari della richiesta, è ammesso il solo trattamento primario come sopra descritto, a condizione che sia garantita una frequente manutenzione e svuotamento delle fosse settiche e pozzetti degrassatori, che i reflui recapitino in acque idriche superficiali a scorrimento permanente durante tutto l’anno o che comunque non rechino disagio a terzi; resta inteso che se detti scarichi dovessero esser causa di maleodoranze o infestazioni, l’A.C. potrà ordinare l’impiego di sistemi di depurazione ad ossidazione totale o simili, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione. Tale deroga è estesa anche agli scarichi con prossimità non superiore a 100 metri alle aree di completamento o ai previsti collettori fognari, allorquando non siano necessari impianti di sollevamento e non sussistano particolari difficoltà al futuro allacciamento
13) Deroga temporanea per piccoli agglomerati che scaricano in canalizzazioni pubbliche: nei piccoli agglomerati non inclusi nei punti precedenti, ove sono stati in passato autorizzati scarichi nella canalizzazione stradale di proprietà comunale delle acque meteoriche, allorquando sia dimostrata esplicitamente l’impossibilità di attuare sistemi di fitodepurazione o subirrigazione per oggettiva mancanza di spazio utilizzabile nelle stesse proprietà dei titolari della richiesta, è ammesso il solo trattamento primario come sopra descritto, a condizione che sia garantita una frequente manutenzione e svuotamento delle fosse settiche e pozzetti degrassatori; sarà cura dell’ente competente. verificare il rischio di inquinamento delle acque e del suolo nell’area di scarico finale e di ordinare eventuali interventi di regolarizzazione, unificando l’autorizzazione dell’intero nucleo abitato o chiedendo al Circondario una autorizzazione per scarichi urbani fuori fognatura;
14) Deroga temporanea per piccoli agglomerati che scaricano in canalizzazioni private. Nei piccoli agglomerati, ove gli scarichi sono tra loro connessi, tutti in area privata o in strade vicinali comunque non di proprietà comunale, allorquando sia dimostrata esplicitamente l’impossibilità di attuare sistemi di fitodepurazione o subirrigazione per oggettiva mancanza di spazio utilizzabile nelle stesse proprietà dei titolari della richiesta, è ammesso il solo trattamento primario come sopra descritto a condizione che sia garantita una frequente manutenzione e svuotamento delle fosse settiche e pozzetti degrassatori. Sarà cura dell’ente competente verificare il rischio di inquinamento delle acque e del suolo nell’area di scarico finale e di ordinare interventi di regolarizzazione, unificando l’autorizzazione dell’intero nucleo abitato
15) Deroga temporanea in aree servite da fognatura: nelle aree servite da fognatura possono essere autorizzati scarichi fuori fognatura seguendo le regole di cui al punto relativo alle aree di completamento non ancora servite dalla fognatura, allorquando l’allacciamento non sia stato realizzato in quanto la fognatura pubblica si trova all’interno di altrui proprietà privata, che non consente il collegamento fognario; in questi casi, tuttavia, lo scarico sarà autorizzato a condizione che sia stata presentata al gestore domanda di allacciamento e che sia realizzato non appena le condizioni lo consentiranno.
16) Documentazione carente o situazione non conforme: nel caso che dalla descrizione contenuta nella documentazione emergano carenze informative e/o difformità rispetto a quanto sopra indicato, l’Ufficio competente comunicherà al richiedente le carenze informative e le difformità, stabilendo il tempo massimo per l’adeguamento, in proporzione all’entità dell’adeguamento stesso; concluso detto termine il richiedente dovrà presentare la documentazione definitiva comunque conforme alle norme contenute nel presente regolamento e relativi allegati.
Nel caso di mancata risposta nei termini richiesti o di presentazione di documentazione nuovamente non conforme, l’Ufficio comunica il diniego definitivo alla domanda di autorizzazione.
17) Relazione geopedologica e idrologica: nel caso che la regolarizzazione dello scarico comporti la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento secondario, con dispersione sul suolo (subirrigazione, trincea drenante ed altri sistemi indicati nell’allegato A), è necessaria la relazione geopedologica e idrologica, redatta da tecnico competente, come per i nuovi scarichi.
C) Nuovi scarichi
18) Autorizzazione per scarichi già approvati in sede edilizia: gli scarichi attivati o riattivati successivamente al maggio 2003 che abbiano avuto il parere favorevole dell’ASL, sono autorizzati come nuovi scarichi.
19) Autorizzazione per nuovi scarichi: gli scarichi che non rientrano nel caso precedente sono autorizzati se rispettano le norme del regolamento regionale 28/R del maggio 2003 e le condizioni indicate nella parte delle norme generali delle presenti linee guida.
20) Fitodepurazione: è preferito/consigliato, ovunque possibile, il sistema di depurazione secondaria con fitodepurazione opportunamente certificato e garantito dalla ditta fornitrice ed installatrice;
21) Subirrigazione: per la subirrigazione, preferibilmente fitoassistita è necessaria, come previsto dal regolamento regionale, la relazione geopedologica ed idrogeologica del terreno in cui si realizza, redatta da tecnico abilitato, che dimostri fattibilità e condizioni di realizzazione; tali condizioni devono essere state integralmente adottate in fase di realizzazione. Deve inoltre essere assicurata l’assenza di pozzi in uso nel raggio di 50 metri.
22) altri sistemi di depurazione che richiedono spazi più limitati (ossidazione Totale. fanghi attivi eccetera) sono ammessi a condizione che:
· sia dimostrata nella relazione tecnica l’impossibilità di adottare i trattamenti appropriati di cui sopra, indicati dal regolamenti regionale R/28 del 2003,
· la ditta fornitrice ed installatrice garantisca la funzionalità dello stesso e infine che sia assicurata una costante manutenzione. Sono noti infatti i problemi di difficoltà di gestione di questi sistemi per scarichi di piccole dimensioni ad utilizzo fortemente discontinuo.
D) Scarichi da attività produttive e di servizio assimilati ai domestici
23) Gli scarichi non domestici ma assimilabili ai domestici ai sensi dell’art. 28, comma 7 del D.lgs 152/99, nonché dall’allegato 1 al Regolamento regionale 28/R del 2003, sono autorizzati fuori fognatura dall’Amministrazione comunale, ma seguono regole diverse di dimensionamento rispetto al volume abitativo in funzione delle diverse caratteristiche tecniche. A seconda dell’attività che origina lo scarico le caratteristiche dell’impianto, il suo dimensionamento e la sua gestione differiscono dagli scarichi provenienti da civili abitazioni. Di seguito si indicano alcuni casi più frequenti nel nostro comune seguendo l’ordine della normativa nazionale e regionale:
a) Ex punto b comma 7 art 28 Dlgs 152/99 Allevamenti animali per uso alimentare con adeguata disponibilità di superficie agricola (1 Ha per ogni 340 Kg annui di azoto prodotto): i reflui di stalla in questo caso possono essere opportunamente e prevalentemente reintegrati nel terreno, ma è necessaria comunque l’autorizzazione allo scarico; La tipologia ed il dimensionamento devono essere giustificati da una adeguata relazione tecnica. Si fa presente che per questi casi è anche possibile, in alternativa, l'utilizzazione agronomica (ossia spandimento con reintegrazione nel terreno) con la sola comunicazione ai sensi dell'art. 38 del 152/99 e non è necessaria una autorizzazione.
b) Ex punto c comma 7 art 28 Dlgs 152/99: in particolare cantine di vinificazione in aziende agricole che svolgono prevalentemente vinificazione delle uve prodotte nella stessa azienda : le caratteristiche dello scarico devono essere calibrate sull’effettiva dimensione, sulle caratteristiche quantitative e qualitative (BOD5, COD e volumi scaricati), sui turni ed i tipi di lavaggio della cantina che rappresentano gli unici scarichi di cantina: dovrà essere prevista una vasca di decantazione commisurata ai picchi di impiego giornaliero dello scarico: naturalmente lo scarico non può essere sostitutivo, nemmeno parzialmente, della regolare eliminazione di fecce, vinacce e scarti del vino di scarto.
c) Regolamento 28/R allegato 1 punto 1: Attività produttive e di servizio i cui reflui provengono esclusivamente da metabolismo umano e attività domestiche, ossia servizi igienici e servizi di ristorazione per gli addetti; devono essere previsti 2 AA.EE. ogni 5 addetti stabilmente presenti oltre ad 1 A.E. ogni 4 coperti per mensa.
d) Regolamento 28/R allegato 1 punto 2: Allevamento animali non a scopo alimentare fino ad un peso massimo complessivo di 2000 Kg; si calcoli un A.E. ogni 100 Kg di peso vivo degli animali, inteso come potenzialità massima di contenimento dell’allevamento. Si ricorda che oltre i 2000 Kg di peso vivo lo scarico non è più considerato assimilabile ma industriale.
e) Regolamento 28/R allegato 1 punto 3: Stabulazione e custodia di animali non a fini di allevamento; si calcoli un A.E. ogni 100 Kg di peso vivo degli animali, inteso come potenzialità massima di contenimento dell’allevamento;
f) Regolamento 28/R allegato 1 punto 4:Trattamento per conto terzi di prodotti agricoli senza trasformazione (esempio lavaggio olive in un frantoio) fino a 100 AA.EE.: Valgono le stesse considerazione espresse al precedente punto b)
g) Regolamento 28/R allegato 1 punto 14: Strutture alberghiere ed extra - alberghiere fino a 100 AA.EE.; 2 A.E. ogni 3 posti letto
h) Regolamento 28/R allegato 1 punto 16: Attività di ristorazione e analoghe fino a 100 AA.EE.: si calcoli 1 A.E. ogni 3 coperti; detta misura è comprensiva degli usi di cucina, degli addetti, servizi igienici ecc; le caratteristiche dei trattamenti primari e secondari non differiscono da quelli delle abitazioni civili
i) Regolamento 28/R allegato 1 punto 17: Bar, luoghi di ritrovo e analoghi fino a 100 AA.EE.; si prevede un A.E ogni 5 mq di superficie esclusi magazzini ma incluse aree all’aperto utilizzate anche solo stagionalmente.
24) Per le altre attività indicate nella tabella 1 dell’allegato 1 al Regolamento Regionale 28/R 2003 il sistema di scarico fuori fognatura dovrà essere valutato caso per caso in riferimento allo specifico processo produttivo o servizio.
25) Per le attività di cui al Regolamento 28/R, allegato 1 punti da 5 ad 11, ossia attività non commerciali o di servizio, ma di produzione alimentare, per l’assimilabilità è necessario rientrare entro i limiti di un carico di 50 AA.EE. anche per quanto riguarda il COD e pertanto è necessaria una valutazione di questo parametro per non rientrare nella categoria degli scarichi industriali, che necessitano di diversa autorizzazione.
Estratto relativo ai piccoli scarichi su suolo della deliberazione 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento.
Norme tecniche applicabili agli scarichi esistenti al maggio 2003 (data del regolamento regionale) che abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il 31.12.2004
(N.B. in corsivo sottolineato sono indicate le note tecniche di aggiornamento)
Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.
1. Generalità.
Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; (quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.)
I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.
Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:
a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub- irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).
2. Pozzi neri.
I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30¸40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.
Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.
Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300¸400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18¸20 persone.
È opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interrimento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.
3. Vasche settiche di tipo tradizionale.
(Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti).
Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.
Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.
L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.
Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (51÷ 0 litri per utente); la capacità media è per 101 ÷ 5 persone, con dotazione di 150 ÷ 200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).
L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro-botte in idonee zone per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.
4. Vasche settiche di tipo imhoff.
Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.
Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.
Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.
Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4 ÷ 6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.
Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40÷50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250÷300 litri complessivi. Per il compartimento del fango si hanno 100÷120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180÷200 litri pro capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.
Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.
5. Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione.
Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calce-struzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna.
La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto, di 10÷12 cm di diametro e lunghezza di 30÷50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1÷2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.
La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.
La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.
Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.
Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:
sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;
sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;
sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;
argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;
argilla compatta: non adatta.
La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri.
Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.
6. Dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti.
Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.
La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.
I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno.
La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdente in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.
Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:
sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;
sabbia fina: 1,5 mq per abitante;
argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;
argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;
argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;
argilla compatta impermeabile: non adatta.
La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.
La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro de pozzi.
Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi.
7. Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio
(per terreni impermeabili).
Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 11÷ 15 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.
Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 10÷12 cm, aventi lunghezza di circa 30÷50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.
Tubi di aerazioni di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due ÷ quattro metri l'uno dall'altro.
La condotta drenante sbocca in un' idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.
La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.
Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due ÷ quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.
Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura
(approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 07/04/2004).
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in acque superficiali o nel suolo.
Tali scarichi sono autorizzabili esclusivamente in aree non servite da fognatura pubblica
Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni, nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 gennaio 1986 n°5.
Per autorizzazione si intende l’atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.
Per aree non servite da pubblica fognatura si devono intendere gli agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale nelle quali l’allacciamento alla pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione sia demandata al gestore del Servizio idrico integrato, risulta tecnicamente impossibile ovvero comporti adduzioni superiori a 200 ml e più di una stazione di sollevamento.
Con il termine decreto si intende il D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni
Con il termine legge regionale si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64 e successive modifiche e integrazioni.
Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/ R.
Art. 3 Autorizzazione allo scarico
Tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzano unità immobiliari per abitazione o per attività diverse in aree non servite da pubblica fognatura, che pertanto scaricano in acque superficiali o sul suolo reflui domestici o assimilati ai domestici, sono tenuti a possedere autorizzazione allo scarico fuori fognatura rilasciata dalla Amministrazione Comunale.
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente ufficio comunale ai sensi dell’art.28 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l’ufficio relazioni con il pubblico (URP), l’ufficio ambiente, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e sul sito internet del comune.
Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in uso comune sono responsabili in solido dello stesso.
La titolarità dell’autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d’uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell’autorizzazione stessa.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell’ atto d’autorizzazione ed a rispettarne le prescrizioni.
Il passaggio di titolarità dell’autorizzazione avviene automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia, con il passaggio contrattuale dei diritti d’uso (compravendita, affitto od altro).
Il titolare dell’autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato della unità immobiliare è tenuto a trasmettere copia dell’autorizzazione al ricevente all’atto della cessione.
I soggetti che entrano in diritto d’uso di una unità immobiliare interessata dall’autorizzazione allo scarico sono tenuti a acquisire copia dell’atto di autorizzazione allo scarico.
Art. 4 Presentazione della domanda
La domanda è presentata dagli aventi titolo d’uso sullo scarico utilizzando esclusivamente gli appositi modelli adottati con determinazione del Responsabile del Servizio.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
E’ fissato con determina dirigenziale un contributo forfetario ai costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, soggetti pertanto a parere ARPAT, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.
In via transitoria sono previsti due distinti iter procedimentali: Procedimenti per nuovi scarichi, attivati dopo il 28.05.2003 o per scarichi superiori a 100 AE e Procedimenti per scarichi esistenti inferiori o uguali a 100 AE, già attivi al 28.05.2003, per i quali è ammessa la conformità alle disposizioni dell’allegato 5 del Dlgs 152/99 se ricorrono le condizioni indicate dal comma 3 art 19 del Regolamento 28/R .
Art. 5 Durata del procedimento
Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 15 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione, notificato al richiedente.
CAPO II – NUOVI SCARICHI E SCARICHI SUPERIORI A 100 AE ANCHE ESISTENTI
Art. 6 Contenuto della domanda
La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata a lavori ultimati prima dell’utilizzo dello scarico e contestualmente all’agibilità; al fine tuttavia di assicurare preventivamente l’idoneità del progetto, può essere richiesto alla amministrazione comunale, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia oppure alla denuncia di inizio attività (DIA), previo versamento dei diritti di istruttoria e della documentazione tecnica di progetto relativa agli scarichi, un parere preventivo.
In ogni caso l’autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l’ abitabilità o agibilità dell’immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.
La domanda è presentata in unica copia in bollo di legge.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie due copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all’ARPAT per il parere di competenza.
Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale dei diritti di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.
Nella domanda di autorizzazione allo scarico, compilata su apposito modello predisposto dalla A.C. deve comunque contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare i seguenti elementi indispensabili:
· i propri dati anagrafici e di residenza
· l’identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico
· la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
· il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
· il corpo recettore dello scarico
· il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche installato
Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell’edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.
La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell’impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione nello stesso, l’indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l’indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate le condizioni rispetto alle quali viene attestata l’assimilazione rispetto a quanto stabilito nella tabella 1 dell’allegato 1 al regolamento regionale.
Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la subirrigazione o comunque l’immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione geologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l’inquinamento delle falde idriche.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti tutti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.
Art. 7 Istruttoria
Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
Un apposito protocollo tecnico che traccia le linee guida redatto entro 30 giorni dalla approvazione del presente regolamento e aggiornato in collaborazione con ARPAT potrà meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché l’Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.
Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell’allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.
Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell’istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell’Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede la presentazione di una ulteriore copia degli allegati, mentre il pagamento dei diritti ARPAT sarà a carico della A.C.
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
Nel caso di idoneità dello scarico l’autorizzazione viene rilasciata con l’indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.
Dell’atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.
CAPO III – NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISENTI INFERIORI A 100 AE
Art. 8 Obblighi per i titolari di scarichi esistenti
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, già attivi alla data del 28 maggio 2003 e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l’apposito modello di domanda disponibile presso l’URP, l’ufficio ambiente e sul sito internet del comune.
Il termine per la presentazione della domanda, alle norme attualmente vigenti, è il 2 agosto 2004 come stabilito dal D.lgs 152/99 e successive modifiche di proroga.
Successivamente a tale data le domande di autorizzazione per gli scarichi esistenti saranno considerate autodenunce di scarichi non autorizzati, e pertanto i richiedenti verranno sanzionati ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, nella legge e nel regolamento regionale.
Art. 9 Contenuto delle domanda
La domanda, in bollo di legge, deve essere compilata integralmente e correttamente, completa della documentazione allegata prevista e deve contenere una dichiarazione se l’impianto sia stato o meno realizzato a regola d’arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4/2/1977 e una dichiarazione se l’impianto sia stato o meno conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica
Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l’attivazione dei nuovi scarichi.
Gli allegati possono essere omessi in tutto o in parte se già depositati alla A.C. in precedente pratica edilizia o di parere preventivo, a condizione che siano citati gli estremi della pratica stessa.
Art. 10 Istruttoria
Il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale, nel presente regolamento ed eventualmente nel protocollo tecnico di cui al comma 2 dell’art. 7.
Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4/2/1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell’istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell’Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Il pagamento dei diritti ARPAT è a carico del Comune
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l’indicazione dell’obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.
Nel caso di idoneità dello scarico l’autorizzazione viene rilasciata con l’indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.
Dell’atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda o richiesta in sede di pratica edilizia o di parere preventivo.
CAPO IV – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI
Art. 11 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche
Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d’ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall’impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all’anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d’uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell’autorizzazione deve verificare una volta all’anno che l’impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verifichino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell’impianto.
Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell’istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.
CAPO V – DURATA E MODIFICHE DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 12 Contenuto e durata dell’atto di autorizzazione
L’atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.
La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
Le autorizzazioni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato, sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, come previsto dal comma 7 dell’art. 45 del D.lgs 152/99.
Il comune, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del Regolamento regionale 28/R, provvede, direttamente o avvalendosi del servizio ARPAT, ad un controllo a campione sul permanere dei requisiti per il rinnovo tacito ed all’istruttoria delle sanzioni in caso di inosservanza.
Art. 13 Modifiche dell’autorizzazione
Qualunque modifica degli scarichi autorizzati, riguardante il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore e che comunque vada a modificare la situazione reale rispetto a quanto descritto nella domanda e nei suoi allegati, deve essere espressamente autorizzata, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.
Gli incrementi di potenzialità dichiarata in Abitanti Equivalenti, comunque non eccedenti il 50% della potenzialità originaria e che non determinino il superamento della soglia dei 100 AE, dovuti ad ulteriori allacciamenti ad uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere semplicemente comunicate dal titolare al competente ufficio comunale, allegando una relazione con elaborato grafico delle modifiche ed una dichiarazione, controfirmata da un tecnico che ne attesta le veridicità e l’idoneità dell’impianto già installato a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità anche senza modifiche.
CAPO VI – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE
Art. 14 Procedimenti soggetti a procedura SUAP
Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all’interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98
In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.
Stesso procedimento viene ad applicarsi nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) di cui al D.P.R.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO VII – NORME FINALI
Art.15 Abrogazioni
E’ abrogata ogni norma regolamentare in materia di scarichi fuori fognatura in contrasto con il presente regolamento
Art.16 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio comunale con cui viene approvato.
Tipo documento | Documento (tecnico) di supporto , . |
Data di pubblicazione | Novembre 6, 2023. |
Oggetto | Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati non in fognatura e norme tecniche (approvate con determinazione del 4° servizio n. 16 del 02/02/2006).. |
Formati | |
Licenze | licenza aperta. |