Adempimento imposta di soggiorno

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Adempimento imposta di soggiorno

Data:

26 Gennaio 2022

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Descrizione

NOVITA'

La legge n. 69/2021 – in sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021 – ha inserito all’art. 25 il comma 3 bis, che a sua volta ha modificato il comma 1 ter del citato art. 4. Quest’ultima disposizione, a seguito della modifica legislativa, prevede ora che:

- Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-2 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

- La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Si comunica che, per l’anno 2020, è stato posticipato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione annuale prevista dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Ai Titolari delle strutture ricettive

 

Si informa che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 66 del 21/12/2011, ha istituito l’Imposta di Soggiorno, con decorrenza dal 1 aprile 2012, ed ha approvato il relativo regolamento, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Con deliberazione n. 80 del 27/12/2019 è stato modificato e integrato il regolamento su l’Imposta di Soggiorno.

 

Misura dell’imposta

 

La misura dell’imposta è stabilita in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale, con riferimento alle loro caratteristiche e ai servizi offerti nonché al valore economico e prezzo del soggiorno.

Secondo quanto approvato con Delibera G.C. n. 58 del 10/03/2020, essa è articolata come segue:

 

HOTEL 5* Euro 2,50
HOTEL 4* Euro 2,00
HOTEL 3* Euro 2,00
HOTEL 2* Euro 1,00
HOTEL 1* Euro 1,00
RTA Euro 1,50
CAMPEGGI 1,2,3,4* Euro 1,00
OSTELLI Euro 0,50
CASE PER FERIE Euro 0,50
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI Euro 1,00
AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI Euro 0,50
CASE VACANZE Euro 1,00
RESIDENZE D’EPOCA Euro 1,00
RESIDENCE 2, 3, 4* Euro 1,00
AGRITURISMO 1, 2, 3* Euro 1,00
LOCAZIONI BREVI Euro 0,50

 

Soggetti passivi dell’imposta

 

L’imposta si applica sui pernottamenti dei soli non iscritti all’anagrafe del Comune di Vinci, per un massimo di 6 pernottamenti consecutivi; si applica inoltre fino a un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare nei confronti di coloro che alloggiano, anche in modo non continuativo, per periodi contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche.

 

Sono previste le seguenti esenzioni:

 

  1. minorenni fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
  3. malati e soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente;
  4. autisti di pullman turistici e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  5. ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;
  6. dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
  7. studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze, frequentanti in sedi ubicate nei comuni del Circondario E.V.
  8. ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use;
  9. portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore. L’applicazione dell’esenzione di cui al punto precedente, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità dell’interessato, il periodo, le motivazioni e circostanze del soggiorno. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Per la dichiarazione deve essere usato il Modello 1, allegato alla presente.

Le dichiarazioni dei clienti per l’esenzione dal pagamento dell’imposta saranno trasmesse ogni trimestre al Comune di Vinci unitamente alla comunicazione delle imposte riscosse.

 

Adempimenti dei gestori

 

I gestori delle strutture ricettive sono chiamati a collaborare all’applicazione dell’imposta. Sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi e attraverso i propri canali promozionali, circa l’applicazione, l’entità e le esenzioni dell’imposta di soggiorno. I gestori dovranno riscuotere l'imposta e a rilasciare al cliente la relativa quietanza. Al riguardo si precisa che il versamento dell’imposta può essere direttamente riportato in fattura con esplicita indicazione (si fa presente che l’imposta non concorre alla formazione della base imponibile della prestazione alberghiera, e dunque non è soggetto a IVA). In alternativa può essere compilato e rilasciato a titolo di quietanza il modello allegato alla presente, o altro documento predisposto dalla struttura ricettiva.

L’art. 180 del dl legge  34/2020 convertito in legge n. 128,Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, ha introdotto importanti novità per l’imposta di soggiorno, particolarmente significative per i gestori.

L’articolo modifica la normativa previgente prevedendo che il gestore della strutture ricettiva sia il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo; questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno indipendentemente dal fatto che l’ospite abbia provveduto o meno al pagamento pertanto non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di rifiuto al pagamento.

Restano fermi gli obblighi di versamento trimestrale previsti da regolamento pertanto l’imposta dovuta dovrà essere riversata al Comune di Vinci entro il entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.

L’articolo 180 modifica anche le scadenze e le modalità di presentazione della dichiarazione che dovrà essere inoltrata non più con cadenza trimestrale ma una volta l’anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l’anno precedente esclusivamente in via telematica e redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

Non sarà pertanto più possibile presentare le dichiarazioni in formato cartaceo.

Cambiano anche le sanzioni, in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell’importo dovuto mentre in caso di ritardato o parziale versamento si applicano le sanzioni di cui al all’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 vale a dire una sanzione del 30% dell’importo non versato .

Il gestore dunque è tenuto a:

- versare l'imposta relativa a ciascun trimestre al Comune di Vinci, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ed entro le medesime scadenze a presentare la dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7 del Regolamento.

- a presentare per ogni struttura gestita la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

L'imposta riscossa dovrà essere versata da parte dei gestori al Comune di Vinci utilizzando le seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
  • attraverso la piattaforma pago PA al LINK
  • mediante modello F24.

In ogni caso, con il versamento è necessario indicare i seguenti dati:

  • codice fiscale struttura ricettiva
  • descrizione causale e periodo di riferimento (es. Imposta di soggiorno – anno 20xx – 2 trimestre)

 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Cecilia Lucii

Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite: Ufficio Tributi, ai seguenti recapiti: 0571.933243, tributi@comune.vinci.fi.it. Per tutti gli aspetti inerenti l’imposta oggetto della presente e la sua applicazione nel Comune di Vinci si rimanda in ogni caso al relativo Regolamento.

Ultimo aggiornamento: 06/11/2023, 16:42

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