Acquisto o riacquisto della cittadinanza.

  • Servizio attivo .

Permette di richiedere la cittadinanza italiana.


A chi è rivolto:

A tutti coloro che desiderano diventare cittadini italiani o desiderano riacquistare la cittadinanza.

Acquisto cittadinanza
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza. Può diventare cittadino italiano:

  1. Il marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
  2. Lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
  3. Colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
  4. Il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.

Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure

Riacquisto cittadinanza
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:

  • Chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
  • Chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
  • Chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
  • Ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
  • Chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993. Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.

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Descrizione:

Acquisto cittadinanza
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza. Può diventare cittadino italiano:

  1. Il marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
  2. Lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
  3. Colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
  4. Il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.

Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure

Riacquisto cittadinanza
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:

  • Chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
  • Chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
  • Chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
  • Ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
  • Chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993. Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.

Requisiti richiedente

Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate. In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge. Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:

  1. la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
  2. i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno;
  3. le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.

Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché:

  1. la posizione anagrafica dei genitori sia regolare;
  2. sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
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Come fare:

Nei casi indicati ai punti 1, 2, e 4, l'interessato deve presentare domanda on-line alla Prefettura competente per territorio.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al sindaco.

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Cosa serve.

Requisiti richiedente

Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate. In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge. Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:

  1. la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
  2. i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno;
  3. le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.

Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché:

  1. la posizione anagrafica dei genitori sia regolare;
  2. sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
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  • Modulo di richiesta compilato.
  • Copia di un documento di identità.

Cosa si ottiene:

Acquisto o riacquisto della cittadinanza

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Tempi e scadenze:

Il procedimento si conclude entro:

• 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per i decreti provenienti dalla Prefettura (casi di cui ai numeri 1 e 2);

• 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per le altre ipotesi (casi di cui ai numeri 3 e 4)

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Quanto costa:

€ 250,00 da versarsi tramite conto corrente postale n. 809020 intestato a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato al versamento del contributo per le istanze di cittadinanza, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

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Accedi al servizio.

Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure.

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici..

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

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Pagina aggiornata il 22/02/2024

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