A chi è rivolto:
A tutti coloro che desiderano diventare cittadini italiani o desiderano riacquistare la cittadinanza.
Acquisto cittadinanza
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza. Può diventare cittadino italiano:
- Il marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
- Lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
- Colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
- Il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure
Riacquisto cittadinanza
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:
- Chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- Chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- Chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
- Ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
- Chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993. Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.
.Descrizione:
Acquisto cittadinanza
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza. Può diventare cittadino italiano:
- Il marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
- Lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
- Colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
- Il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure
Riacquisto cittadinanza
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:
- Chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- Chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- Chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
- Ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
- Chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993. Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.
Requisiti richiedente
Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate. In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge. Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:
- la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
- i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno;
- le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché:
- la posizione anagrafica dei genitori sia regolare;
- sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
Come fare:
Nei casi indicati ai punti 1, 2, e 4, l'interessato deve presentare domanda on-line alla Prefettura competente per territorio.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al sindaco.
.Cosa serve.
Requisiti richiedente
Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate. In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge. Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:
- la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
- i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno;
- le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché:
- la posizione anagrafica dei genitori sia regolare;
- sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
- Modulo di richiesta compilato.
- Copia di un documento di identità.
Cosa si ottiene:
Acquisto o riacquisto della cittadinanza
.Tempi e scadenze:
Il procedimento si conclude entro:
• 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per i decreti provenienti dalla Prefettura (casi di cui ai numeri 1 e 2);
• 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per le altre ipotesi (casi di cui ai numeri 3 e 4)
.Quanto costa:
€ 250,00 da versarsi tramite conto corrente postale n. 809020 intestato a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato al versamento del contributo per le istanze di cittadinanza, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
.Accedi al servizio.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici..
Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
Punti di contatto
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