A chi è rivolto:
Cittadino, impresa
.Descrizione:
Gli interventi e le opere realizzate sono quelle di cui all’articolo 135 della L.R. 65/2014, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa dove non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.
Requisito fondamentale per la presentazione della SCIA in sanatoria è che l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento di presentazione della SCIA.
Come fare:
Devi rivolgerti a un tecnico abilitato di tua fiducia.
L’istanza per ottenere la SCIA in sanatoria deve essere presentata on-line attraverso il portale telematico del SUE.
Il procedimento amministrativo viene gestito integralmente in modalità telematica.
Per procedimenti relativi ad attività economiche, nel caso siano contestualmente attivati altri procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010 (A.U.A., VV.F., ecc.) oltre quello edilizio, l’istanza deve essere presentata al SUAP tramite il portale telematico regionale.
.Cosa serve.
I documenti (allegati obbligatori) che devono accompagnare la domanda di Permesso di Costruire sono elencati nel modulo unico regionale (Allegato C del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023) che deve essere sempre presentato unitamente alla relazione tecnica di asseverazione (Allegato D del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023).
L’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare è altresì specificato nel Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R.
.- Modulo unico regionale.
- Relazione tecnica di asseverazione.
- Altra documentazione reperibile al seguente link.
Cosa si ottiene:
La SCIA in sanatoria legittima le opere eseguite in assenza o in difformità dal relativo titolo abilitativo edilizio.
.Tempi e scadenze:
Eventuale richiesta di integrazioni: entro 30 gg. dalla data di presentazione della SCIA. Il termine può inoltre essere sospeso per richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata.
Conclusione del procedimento: per la natura dell’atto il procedimento non si conclude con un provvedimento espresso.
Qualora sia riscontrata l’assenza di atti obbligatori o la non conformità delle opere realizzate agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il non rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, sarà notificata al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.
Quanto costa:
Per la domanda ed il relativo rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria sono dovuti:
- diritti di segreteria secondo gli importi fissati con Deliberazione della Giunta comunale n.103 del 31/05/2021
- sanzione amministrativa di una somma determinata dal comune stesso da €. 1.000,00 a €. 5.164,00, in ragione della natura e consistenza dell’abuso;
- contributo edilizio secondo i costi stabiliti nelle tabelle degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero previsti dall’art. 188 della L.R. 65/2014.
I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione PAgoPA
.Accedi al servizio.
Il procedimento è disciplinato dall’art. 209, della L.R. 10/11/2014, n. 65. Per la natura dell’atto il procedimento non si conclude con un provvedimento espresso. Qualora sia riscontrata l’assenza di atti obbligatori o la non conformità delle opere realizzate agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il non rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, sarà notificata al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. Avverso il provvedimento di non sanabilità può essere presentato ricorso al T.A.R. della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica..
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Condizioni di servizio:
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Pagina aggiornata il 27/02/2025
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