SCIA in sanatoria

  • Servizio attivo

La SCIA in sanatoria può essere presentata, ai sensi dell’art. 209 della L.R. 65/2014, per opere ed interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa.


A chi è rivolto

Cittadino, impresa

Descrizione

Gli interventi e le opere realizzate sono quelle di cui all’articolo 135 della L.R. 65/2014, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa dove non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.
Requisito fondamentale per la presentazione della SCIA in sanatoria è che l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento di presentazione della SCIA.

Come fare

Devi rivolgerti a un tecnico abilitato di tua fiducia.

L’istanza per ottenere la SCIA in sanatoria deve essere presentata on-line attraverso il portale telematico del SUE.

Il procedimento amministrativo viene gestito integralmente in modalità telematica.

Per procedimenti relativi ad attività economiche, nel caso siano contestualmente attivati altri procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010 (A.U.A., VV.F., ecc.) oltre quello edilizio, l’istanza deve essere presentata al SUAP tramite il portale telematico regionale.

Cosa serve

I documenti (allegati obbligatori) che devono accompagnare la domanda di Permesso di Costruire sono elencati nel modulo unico regionale (Allegato C del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023) che deve essere sempre presentato unitamente alla relazione tecnica di asseverazione (Allegato D del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023).

L’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare è altresì specificato nel Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R.

  • Modulo unico regionale
  • Relazione tecnica di asseverazione
  • Altra documentazione reperibile al seguente link

Cosa si ottiene

La SCIA in sanatoria legittima le opere eseguite in assenza o in difformità dal relativo titolo abilitativo edilizio.

Tempi e scadenze

Eventuale richiesta di integrazioni: entro 30 gg. dalla data di presentazione della SCIA. Il termine può inoltre essere sospeso per richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata.
Conclusione del procedimento: per la natura dell’atto il procedimento non si conclude con un provvedimento espresso.
Qualora sia riscontrata l’assenza di atti obbligatori o la non conformità delle opere realizzate agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il non rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, sarà notificata al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Quanto costa

Per la domanda ed il relativo rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria sono dovuti:

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione PAgoPA

Accedi al servizio

Il procedimento è disciplinato dall’art. 209, della L.R. 10/11/2014, n. 65. Per la natura dell’atto il procedimento non si conclude con un provvedimento espresso. Qualora sia riscontrata l’assenza di atti obbligatori o la non conformità delle opere realizzate agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il non rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, sarà notificata al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. Avverso il provvedimento di non sanabilità può essere presentato ricorso al T.A.R. della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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